1. I farmacisti, sia titolari sia dipendenti, hanno diritto di dichiarare la loro obiezione di coscienza alla vendita di farmaci che impediscono l'annidamento nell'utero dell'ovulo fecondato.
2. I farmacisti che prestano servizio presso farmacie comunali dichiarano la loro obiezione di coscienza all'assessore competente in materia sanitaria del comune nel quale è ubicata la farmacia. I farmacisti che prestano servizio presso farmacie di aziende ospedaliere dichiarano la loro obiezione di coscienza al direttore sanitario dell'azienda medesima. I farmacisti che prestano servizio all'interno di case di cura private dichiarano la loro obiezione di coscienza al direttore sanitario della struttura medesima.